IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Viste  le  tabelle  C  e  D  relative  alle  piante  organiche  dei
magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti  ai  tribunali
ed alle preture, allegate al decreto presidenziale 31 dicembre  1966,
n. 1185, e successive variazioni; 
  Vista la tabella A allegata alla legge 9 marzo 1971, n. 35, con  la
quale sono state  determinate  le  piante  organiche  dei  magistrati
giudicanti e del  pubblico  ministero  addetti  ai  tribunali  per  i
minorenni e successive variazioni; 
  Considerata la necessita' di potenziare l'organico  dei  magistrati
dei seguenti uffici giudiziari per le unita' a fianco di ciascuno  di
essi indicate: 
   tribunali: giudici - Caltanissetta 2, Santa Maria Capua Vetere 3; 
   procure della Repubblica: sostituti - Caltanissetta 1, Sondrio 1; 
   procura della Repubblica presso il tribunale per  i  minorenni  di
Messina: sostituti 1; 
   pretura di Eboli: pretori 1; 
  Considerato pertanto che per operare i suindicati aumenti si  rende
necessario ridurre in  ragione  di  una  unita'  ciascuna  le  piante
organiche dei magistrati delle preture di Ariano Irpino,  Campobasso,
Milano, Napoli, Salerno e Roma, utilizzando  inoltre  le  tre  unita'
residuali di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533; 
  Visto il parere espresso al riguardo dal Consiglio superiore  della
magistratura nella seduta del 12 novembre 1987; 
  Ritenuto peraltro che il citato parere non puo' essere  seguito  in
ordine al tribunale di Caltanissetta, alla procura  della  Repubblica
presso il tribunale di Sondrio, alla procura della Repubblica  presso
il tribunale per i minorenni di Messina ed  alla  pretura  di  Eboli,
poiche',  sulla  base  di  una  piu'   accurata   valutazione   delle
accresciute e particolari esigenze,  appare  opportuno  procedere  al
potenziamento delle piante  organiche  dei  magistrati  dei  suddetti
uffici, nella misura indicata dagli aumenti proposti; 
  Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1; 
  Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia; 
                              Decreta: 
  Le tabelle C e D relative  alle  piante  organiche  dei  magistrati
giudicanti e del pubblico ministero  addetti  ai  tribunali  ed  alle
preture, allegate al decreto presidenziale 31 dicembre 1966, n. 1185,
e successive variazioni e la tabella A allegata alla  legge  9  marzo
1971, n. 35, con la quale sono state determinate le piante  organiche
dei  magistrati  giudicanti  e  del  pubblico  ministero  addetti  ai
tribunali per i minorenni, e successive variazioni, sono  modificate,
per la parte relativa agli uffici  cui  si  riferiscono,  come  dalle
tabelle A, B e C allegate al presente decreto, vistate  dal  Ministro
proponente. 
  Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara'  inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 14 gennaio 1988 
                               COSSIGA 
                                  VASSALLI, Ministro di grazia e 
                                  giustizia 
 Visto, il Guardasigilli: VASSALLI 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 febbraio 1988 
  Registro n. 10 Giustizia, foglio n. 279 
 
 
    

         AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio.  Restano  inviariati  il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.

    
          Note alle premesse: 
             - Il D.P.R. n. 1185/1966 concerne  le  piante  organiche
          dei magistrati addetti alle corti d'appello,  alle  procure
          generali presso le  corti  d'appello,  ai  tribunali,  alle
          procure della Repubblica presso i tribunali e alle preture. 
             - La legge n. 35/1971 determina le piante organiche  dei
          magistrati addetti ai tribunali  per  i  minorenni  e  alle
          procure della Repubblica presso gli stessi tribunali. 
             - L'ultimo comma  dell'art.  1  della  legge  n.  1/1963
          (Disposizioni   per   l'aumento   degli   organici    della
          Magistratura e per le promozioni) prevede che:  "Le  piante
          organiche  degli  uffici  giudiziari  sono  stabilite   con
          decreto del Presidente della  Repubblica  su  proposta  del
          Ministro per la  grazia  e  giustizia,  previo  parere  del
          Consiglio superiore della magistratura, entro i limiti  del
          ruolo organico di cui alla tabella A allegata alla presente
          legge". 
          Note al dispositivo: 
             - Per il titolo del D.P.R. n. 1185/1966  si  veda  nelle
          note alle premesse. 
             - Per il titolo della legge n.  35/1971  si  veda  nelle
          note alle premesse.